La Corte Costituzionale con sentenza 113 del 30 maggio 2018 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 8 della L.R. 1/86 come modificato all’art. 8 della L.R. 6/05, precludendo la possibilità di autorizzare le alienazioni di terre di demanio collettivo edificate ovvero divenute edificabili, sulla base di norme regionali.
Questo ha portato alla paralisi totale della problematica, creando un danno economico ai proprietari di terreni ed abitazioni che intendevano procedere alla vendita dei loro beni.
Unica normativa di riferimento per la disciplina degli usi civici resta la Legge 1766/1927 ed in assenza di ulteriore normativa da parte della Regione Lazio – “Area Usi civici, credito e calamità naturali”, l’unica strada percorribile resta quella della Conciliazione.
E così, sulla base di controversie avanzate da singoli cittadini, l’amministrazione comunale di Filettino – guidata dal Sindaco Gianni Taurisano – ha condiviso e supportato le richieste di conciliazione dinnanzi al Commissariato per gli Usi Civici per il Lazio, Umbria e Toscana presieduta dal dott. Pietro Catalani.
“Abbiamo affrontato il primo caso di una controversia durata ben 22 anni – dichiara il sindaco di Filettino Gianni Taurisano – risolta in meno di un anno dal nostro insediamento, partecipando personalmente ed attivamente alle udienze, laddove, come ha evidenziato il legale, altre amministrazioni non si degnavano neanche di presentarsi rinviando sine die ad una fantomatica conciliazione per la risoluzione del problema. In questo caso il Giudice ha riconosciuto che il bene aveva natura privata, pur provenendo dal patrimonio collettivo di Filettino”.
Ad aprile scorso altri otto casi, discussi a fine dicembre 2019, sono stati risolti a favore dei ricorrenti, ed il Commissario ha riconosciuto la natura di diritto privato delle aree oggetto di causa, ed approvati gli atti di conciliazione tra i ricorrenti ed il Comune di Filettino. La Regione Lazio ha dovuto riconoscere che le vendite effettuate dal Comune hanno consolidato la loro efficacia in ragione della buona fede di entrambe le parti contraenti. Restano ovviamente vigenti i vincoli paesaggistici riconducibili alla L. 168/2017 e D.Lsg 42/2004.
“Vorrei ricordare – sottolinea ancora Taurisano – che Napoleone Bonaparte fece piazza pulita di tutti i diritti feudali ed introdusse il principio del numerus clausus dei diritti reali, stabilendo che essi erano solo ed esclusivamente la proprietà, l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, le servitù prediali e l’enfiteusi.
Napoleone, ben due secoli fa, operò una vera e propria rivoluzione perché eliminò tutta la miriade di diritti feudali che si erano moltiplicati nei secoli. Oggi a distanza di due secoli ancora non si è capaci di legiferare adeguatamente.
Spero che la strada da noi percorsa possa aiutare altri Comuni e/o proprietari di beni interessati dalla stessa problematica ad avviare l’iter per la soluzione”.