Quello che Fare Verde aveva temuto, purtroppo sta diventando realtà. Il Tar del Lazio ha infatti dato via libera ad Acea Ato5, che ora potrà trasportare e completare il trattamento dei fanghi prodotti dai depuratori di tutto l’ambito territoriale ottimale di Frosinone, nell’impianto di trattamento dei reflui fognari di “Colle delle mele” a Fiuggi.
Lo scorso mese di maggio, l’associazione Fare Verde Frosinone, citando quanto previsto dal Bilancio di sostenibilità dell’azienda romana, aveva denunciato l’intenzione di Acea Ato 5 di concentrare a Fiuggi il trattamento di tutti i fanghi prodotti della depurazione in Ciociaria. Ma subito dal Comune di Fiuggi erano giunte smentite e assicurazioni che nulla stesse accadendo. Purtroppo, oggi si scopre il contrario e appare sospetto come alle smentite sia seguita anche la mancata costituzione del Comune di Fiuggi nel giudizio per bloccare l’attività proposta da Acea.
La vicenda, purtroppo, è passata un po’ in sordina: ma a riassumere tutta la storia è la sentenza del Tar di Latina n. 778/2023 pubblicata lo scorso 13 novembre.
Acea Ato 5, gestore del servizio idrico in provincia di Frosinone, aveva comunicato all’Amministrazione provinciale e all’Egato idrico la volontà di avvalersi della norma prevista dall’art.110 del Testo unico sull’Ambiente, il quale in deroga alla normativa ordinaria consente ai gestori del SII di trattare presso gli impianti di depurazione che risultino capienti ed idonei, anche i fanghi prodotti dal altri impianti depurativi dello stesso ambito o di ambiti vicini in cui non sia presente una struttura adeguata.
In sostanza, Acea chiedeva di prelevare i fanghi ancora umidi prodotti dalla depurazione (da impianti, fosse imhoff, ecc.) per completarne il trattamento presso l’impianto a servizio della Città termale, dove esiste invece una linea idonea a garantire l’intero processo di trattamento.
Se l’Egato 5, tramite la struttura tecnica preposta, aveva espresso parere favorevole, la Provincia di Frosinone aveva invece emesso un provvedimento interlocutorio, in cui esprimeva la necessità di valutare bene la natura di tali fanghi, poiché, se classificati come ‘rifiuti’, per la loro gestione sarebbe stato necessario che Acea si procurasse la relativa autorizzazione, così come l’eventuale valutazione di impatto ambientale.
Successivamente, poi, la Provincia aveva archiviato il procedimento amministrativo azionato dal gestore idrico, ritenendo che i fanghi provenienti dagli impianti minori, al fine di completare il processo di trattamento, avessero natura di rifiuto, sicché ai fini del relativo conferimento la struttura ricevente avrebbe dovuto – e Fiuggi non lo è – essere dotata dell’autorizzazione generale al trattamento dei rifiuti, non essendo sufficiente il ricorso alla procedura derogatoria invocata dalla società idrica.
Contro gli atti messi in campo dalla Provincia, Acea Ato 5 è ricorsa al Tar del Lazio, con un ricorso principale contro il provvedimento che chiedeva di valutare meglio la natura dei fanghi (se da considerarsi rifiuti o meno) e con motivi aggiunti contro la successiva decisione presa da Palazzo Jacobucci di archiviare l’inter avviato da Acea poiché convinto della necessità di un titolo abilitativo per il trattamento di fanghi quali rifiuti.
Acea ha lamentato tutta una serie di illegittimità e di travisamenti della legge, poiché i fanghi in questione, quando il detentore non debba disfarsene per legge e non voglia disfarsene, non possono essere qualificati come rifiuti e debbono essere ammessi invece al trattamento previsto in deroga dal Codice dell’Ambiente proprio la fine del loro recupero.
Contro Acea, nel procedimento davanti al Tar si è costituita solo la Provincia, che ha insistito per il rigetto delle pretese del gestore.
Esaminate tutte le questioni, pregiudiziali e di merito, il Giudice amministrativo ha dichiarato improcedibile il ricorso principale, poiché diretto contro un atto che di fatto non disponeva nulla se non la sospensione dell’iter per meglio valutare la vicenda (non era quindi pregiudizievole per la società), ma ha accolto una delle tesi sostenute da Acea nei motivi aggiunti, condividendo la posizione per cui i fanghi prodotti dagli impianti di depurazione dell’Ato5 non possono essere classificati come rifiuti.
E qui la questione si fa molto tecnica ed anche curiosa, poiché il Codice dell’Ambiente definisce rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”. Quindi, la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è dipende essenzialmente dal dato, prettamente funzionale. Per il Tar, Acea Ato 5 non ha mai palesato alcuna intenzione di ‘disfarsi’ di quei fanghi, anzi – per tutti gli atti che ha dispiegato – è chiaramente provato che vuole farne un ulteriore uso (trattamento). Quindi non si tratta di rifiuti e quindi non ha senso la pretesa della Provincia di applicare a quelli la relativa normativa. Il trattamento nell’adeguato e idoneo impianto di Fiuggi è invece perfettamente in linea con quanto stabilisce il Testo unico ambientale con le norme derogatorie, previste all’art. 110.
Il Tar ha quindi annullato l’archiviazione della procedura stabilita dalla Provincia, dando di fatto via libera ad Acea nel trasferire e trattare a Fiuggi i fanghi prodotti nell’intero ambito territoriale.