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    Polizia di Stato. Il Questore di Frosinone firma ben quaranta provvedimenti di D.A.spo.

    a farne le spese, altrettanti tifosi di diverse squadre di calcio
    14 Gennaio 20254 Mins Read
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    DI seguito riportiamo integralmente e senza modifiche la nota stampa inviata alla redazione di anagnia.com dalla Questura di Frosinone:


    “INCONTRO CALCIO “CASSINO 1924 – PAGANESE CALCIO 1926” DEL 29.09.2024”, SERIE “D”.

    Al termine della citata partita, durante la fase di deflusso, una ventina di tifosi locali, con i volti travisati ed armati di bastoni, cinte ed altri oggetti atti ad offendere tentavano di forzare con calci e spinte la barriera divisoria dei due opposti settori, al fine di entrare a contatto fisico con gli avversari, situazione evitata grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine presenti.

    Le successive indagini di polizia giudiziaria, svolte anche attraverso la visione delle foto e delle immagini registrate dal personale di Polizia, permettevano di individuare i tifosi, alcuni travisati ed armati di oggetti atti ad offendere, che avevano preso parte attiva all’episodio di intemperanza  sopra descritto.

    Sono stati emessi nr.20 provvedimenti daspo con durata che varia dai 2 ai 4 anni.

    Per cinque di essi invece è stata disposta la durata di anni cinque con obbligo di firma,  in quanto già daspati o per aver  partecipato ad analoghi  episodi di violenza in occasione di altre manifestazioni sportive cui militava il Cassino Calcio.

    “INCONTRO CALCIO “MILAN -NAPOLI” DEL 29.10.2024. SERIE “A”

    Nella mattinata del 29.10. 2024, personale della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone, al Km 642 direzione Nord dell’Autostrada A1, nell’agro del Comune di Ceprano (FR) intercettava e controllava, all’interno di una piazzola di sosta, nr. 27 tifosi campani, che a bordo di tre minivan erano diretti a Milano per assistere alla partita “Milan – Napoli”, che si sarebbe disputata nella stessa serata alle ore 20.45.

    A seguito di perquisizione veicolare, all’interno dei mezzi sui quali viaggiavano i tifosi partenopei veniva rinvenuto il seguente materiale pericoloso, non occultato ed accessibile ad ogni passeggero:

    nr. 9 torce fumogene,

    nr. 21 aste di plastica,

    nr. 3 boette fumogene,

    nr. passamontagna.

    Gli stessi sono stati deferiti alla competente A.G. per violazione dell’art. 110 c.p. ed art. 6 ter l. 401/90 del 13.12.1989.

    Sono stati emessi nr. 17 provvedimenti di daspo  per la durata di anni uno.

    “INCONTRO CALCIO “FROSINONE – PALERMO” DELL’08.11.2024. SERIE “B”.

    Nel  corso della citata partita due tifosi palermitani, sugli spalti della curva ospiti, si rendevano responsabili dell’accensione di due artifizi pirotecnici, verosimilmente torce da stadio, che sprigionavano fumo e luce tra gli astanti presenti.

    Le attività di indagini eseguite dalla locale Digos, attraverso la visione  delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell’impianto sportivo e dal personale della Polizia Scientifica con i frames relativi alle fasi accesso al settore ospiti, hanno consentito di individuare i due tifosi palermitani responsabili dell’accensione.

    Durata dei due provvedimenti daspo ANNI DUE.

    E’ stato altresì emesso un altro provvedimento di daspo nei confronti di un sostenitore del Lecce Calcio, in quanto responsabile dell’accensione di una torcia illuminante sugli spalti del settore ospiti, nel corso dell’incontro di calcio “Frosinone – Lecce” disputatosi in data 20.11.2021, valevole per il campionato serie B della stagione calcistica 2021/2022.

    Il destinatario di tale misura, essendo residente in Svizzera, è stato rintracciato sul territorio nazionale solo in data 10.12.2024, quando in occasione di un controllo di polizia veniva accertato che a suo carico era stato inserito un rintraccio per la notifica dell’avvio del procedimento amministrativo, volto all’emissione del daspo sportivo.

    Durata del provvedimento ANNI DUE.

    È obbligo rilevare che gli indagati, sono, allo stato, solamente indiziati di delitto e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, gli  stessi saranno, eventualmente, riconosciuti colpevoli, in maniera definitiva, del reato ascritto loro. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

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