Il presidente della Regione Lazio ha appena firmato l’ordinanza con cui si rende *obbligatorio in tutto il territorio regionale l’uso della mascherina anche all’aperto*, con esclusione dei bambini sotto i 6 anni e di chi pratica sport all’aperto.
Di seguito la parte dispositiva dell’ordinanza:
1. a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuova disposizione è disposto
l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina nei luoghi all’aperto, durante l’intera
giornata, fatte salve le ulteriori specifiche misure di sicurezza previste nelle linee guida e nei protocolli
di settore vigenti ai sensi dell’Ordinanza n. 56/2020 e delle disposizioni nazionali vigenti;
2. l’obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili
con l’uso della mascherina e durante l’esercizio di attività motoria e/o sportiva;
3. si rinvia, quanto alle sanzioni, alle previsioni di cui all’art. 2 del decreto legge n.33/2020, convertito con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e alle previsioni
dell’articolo 4, comma 1, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii.;
4. allo scopo di perseguire in modo efficace l’obiettivo di generale copertura vaccinale e di assicurare che il
SSR possa fronteggiare l’aumento di domanda anche per le persone di età compresa tra 18-59 anni
(residuali rispetto a quelle bersaglio e servite da MMG/PLS) che una quota di 100.000 dosi vaccini, o
ulteriore, sia resa disponibile alle Farmacie per:
a) garantire l’acquisto con oneri a carico del cittadino, secondo un prezzo uniforme di partecipazione che
verrà all’uopo individuato, e previo rimborso alla Regione del costo sostenuto;
b) consentire loro, in presenza dei requisiti e secondo modalità definite dalla Direzione Salute, oltre che
la vendita, anche l’organizzazione di un servizio di somministrazione/inoculazione del vaccino con
conseguente assunzione di responsabilità; in tal caso il prezzo verrà definito tenuto conto della
maggiorazione generalmente corrisposta ai MMG/PLS;
5. sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sono definiti con atto
della Direzione salute e integrazione socio-sanitaria in raccordo con l’Unità di crisi regionale le modalità
di distribuzione tra le farmacie delle dosi vaccino, il prezzo uniforme di partecipazione per l’acquisto del
vaccino ed il prezzo per il servizio di somministrazione/inoculazione, con onere a carico del cittadino;
6. sono parimenti definiti, con atto a cura della Direzione salute e integrazione socio-sanitaria in raccordo
con l’Unità di crisi regionale, il numero definitivo delle dosi vaccino, i requisiti e le modalità del servizio
di somministrazione/inoculazione dello stesso.