In provincia di Frosinone, nelle ultime 24 ore, sono stati processati 3706 tamponi a fronte dei quali 762 persone sono risultate essere positive; i negativizzati sono stati 600.
In questo momento negli ospedali della provincia si trovano ricoverate 63 persone affette da Coronavirus.
Nessun decesso causato dal Coronavirus è stato registrato nelle ultime ore in provincia di Frosinone.
Altri Comuni della provincia di Frosinone in cui si sono registrati casi di Coronavirus:
“LA FINE DELLO STATO DI EMERGENZA NON E’ UN TANA LIBERA TUTTI“
L’APPELLO DEL DOTT. GIANCARLO PIZZUTELLI, DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA ASL
La fine dello stato di emergenza sanitaria è un provvedimento esclusivamente giuridico-legislativo che non sancisce la fine della pandemia e non è un tana libera tutti. Anzi, visto l’andamento epidemiologico attuale e gli alti valori di infezione, occorre un’attenzione maggiore.
Osservare la prevenzione primaria in maniera scrupolosa è fondamentale e necessario.
Utilizzare le mascherine nei locali al chiuso, evitare assembramenti anche all’aperto e corretta igiene delle mani, restano i capisaldi, assieme alla vaccinazione, della lotta al virus.
Nulla è cambiato dal punto di vista epidemiologico e l’invito alla cittadinanza è quello di non abbassare la guardia.
Queste le dichiarazioni del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Frosinone Dott. Giancarlo Pizzutelli.
VADEMECUM DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA ASL DI FROSINONE
Breve sintesi delle norme sanitarie in corso
Isolamento e autosorveglianza
Rimane il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al Covid, fino all’accertamento della guarigione.
Per tutti i contatti stretti dal 1 aprile è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Covid, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Obbligo mascherine
Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
– per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
– aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
– navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
– treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
– autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
– autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
– mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
– mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
– per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
– per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive.
Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Green pass base
Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservate esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
c) concorsi pubblici;
d) corsi di formazione pubblici e privati;
e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
f) partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive, che si svolgono all’aperto.
Niente più green pass per accedere a servizi alla persona; pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali.
Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.
Green pass rafforzato
Dal 1° al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto;
b) centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
c) convegni e congressi;
d) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
e) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
f) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
g) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
h) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.
Obbligo vaccinale per il personale sanitario
L’obbligo è esteso fino al 31 dicembre 2022.
Novità per il personale sanitario sospeso per non essersi vaccinato ma guarito: “In caso di intervenuta guarigione l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”.
Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.
Fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Covid da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 si applica anche alle seguenti categorie:
a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e a decorrere dal 15 febbraio 2022, personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
Dal 1° febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Covid si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale.
Gli Over 50, il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale pur continuando ad avere l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno potranno accedere al lavoro esibendo il green pass base.
Il personale non vaccinato della scuola però non potrà svolgere la didattica a contatto con gli alunni.
Altre misure di prevenzione in ambito scolastico
Nidi e scuole infanzia
Per nidi e scuole dell’infanzia in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene Covid. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con un’autocertificazione.
Elementari, medie e licei
Con almeno quattro casi di positività tra gli alunni in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene Covid. In quest’ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con un’autocertificazione.
Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema d’istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell’articolo 10-ter in seguito all’infezione da SARS CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla DDI. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
In generale fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:
a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.
Sistema Colori
Il sistema di classificazione a colori dei territori nazionali viene abrogato.