Con una nota inviata al sindaco e alle altre figure istituzionali e politiche che si occuperanno di verificarne la validità e la regolarità, le associazioni di cittadini Anagni Viva, Diritto alla Salute, Terradolce, Anagni cambia Anagni e il sig. Emiliano Migliorini hanno chiesto l’annullamento in autotutela della Deliberazione di Consiglio Comunale, verbale n. 1 del 29 febbraio 2024 “Individuazione zona produttiva in variante al PRG e Piano particolareggiato, ex art. 4, comma 5 L.R. 36/1987. Nuovo insediamento logistico in località San Bartolomeo”. Una relazione di otto pagine – quella protocollata ieri, 30 aprile 2024, dalle associazioni – per spiegare che “malgrado la straordinaria incidenza del supposto intervento di variante sull’assetto del territorio comunale, della proposta votata dal Consiglio comunale non è stata data preventiva adeguata pubblica conoscenza ai cittadini e alle associazioni e comitati che da anni operano nella città con particolare attenzione di scopo nella difesa dell’ambiente e del risparmio di suolo ad Anagni e nell’intera Valle del Sacco. Va da sé che tale obbligo non può ritenersi assolto con la presunta condivisione acquisita da uno dei diversi comitati di quartiere nato, più o meno spontaneamente, nel corso degli anni nel borgo di San Bartolomeo“.
Al di là degli aspetti di carattere procedurale ed amministrativo, e oltre al fatto che non è stata garantita la partecipazione nelle opportune sedi delle associazioni di cittadini, l’istanza inviata anche a questa redazione per conoscenza ed opportuna pubblicazione, evidenzia numerose carenze anche a livello tecnico, quali:
- la proposta comporta la trasformazione di una vasta area verde di quattrocentomila metri quadrati in “area produttiva per attività di logistica” con un devastante impatto a livello paesaggistico sull’intera area collinare agricola di località Cangiano – San Bartolomeo;
- l’area in questione è tutelata nel PTPR Piano Territoriale Provinciale da vincoli paesaggistici propri:
a) delle aree boscate (art 142, lett. g del D. Lgs. 42w/2004),
b) delle aree di testimonianza archeologica (art 134, lett. c del D. Lgs.
422/w2004), assimilabili, alle zone con vincolo archeologico secondo le norme
del PTPR
- non risultano avviate (né tantomeno sono state presentate relazioni) indagini archeologiche preliminari (prospezioni geochimiche e geofisiche, saggi archeologici con esecuzione di sondaggi e di scavi in estensione di sufficiente campionatura, ecc.) sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio all’interno dell’area complessivamente interessata al fine di una ricognizione diretta del sottosuolo richiesta all’occasione e ogni e qualvolta siano previste realizzazioni di pubbliche infrastrutture. Nella fattispecie tra le opere compensative dei danni previsti all’ambiente, al paesaggio, alla qualità della vita dei residenti ecc., è prevista la realizzazione dell’infrastruttura indicata come “arteria viaria e ciclopedonale” con l’impegno/utilizzo delle totali attività finanziarie dell’Ente rivenienti dagli oneri di contributo di costruzione accertati in capo alla società proponente.
- la considerazione in delibera di presunto valore strategico annesso all’arteria di collegamento con lo scalo ferroviario (da realizzare dai proponenti a totale scomputo del contributo di costruzione) appare fuori luogo considerando la scala dei bisogni del quartiere che – per quanto necessario – risulta già ordinariamente collegato al suddetto scalo ferroviario. Appare con tutta evidenza che l’arteria – realizzata con fondi pubblici e di cui usufruirà, ovviamente, anche il Quartiere –risponda a ben altre utilità da conseguire nell’accrescimento di valore commerciale del proponendo polo logistico di privati proponenti
- nel contesto SIN (Sito d’interesse nazionale per il disinquinamento) della Valle del Sacco, con un’area di ex Consorzio ASI di ben 867 ettari (ora interno al Consorzio Industriale del Lazio) la deliberazione comunale di sottrazione – con variante al Piano Regolatore Generale – di 40 ettari alla superficie verde-agricolo per realizzarne un polo di logistica stride quanto mai con gli obiettivi e gli orientamenti comunitari che richiamano gli amministratori pubblici alla tutela del suolo, del patrimonio ambientale, del paesaggio con obiettivo di azzerare il consumo netto di suolo entro il 2050 e di allinearlo alla crescita demografica (siamo ormai da un lustro in chiara decrescita anche nella città di Anagni) e non aumentarne il degrado. Misure anticipate dall’Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile entro il 2030 per cui, e non in ultimo, la Missione 2 del PNRR, dedicata a “Rivoluzione verde e transizione ecologica” (che concentra in sé le principali linee di intervento con implicazioni ambientali) menziona espressamente più volte il tema del contrasto al consumo del suolo.
- il presunto “carattere d’urgenza” nell’assunzione della delibera e la dichiarazione di “immediata eseguibilità” votate dal Consiglio Comunale, mentre troverebbero riscontro in una blanda istruttoria condotta in tempi eccezionalmente brevi dalla data del protocollo di arrivo della proposta (venti giorni) e in un processo documentale sommario e insufficiente, non trova
corretta ragione nel ritardo della pubblicazione in albo pretorio di venti giorni dalla data di assunzione dell’atto. - la stessa pubblicazione all’albo, oltre che inspiegabilmente ritardata, presenta irregolarità formali e sostanziali di indubbia rilevanza giuridico – amministrativa.
- il testo di delibera votato dal Consiglio comunale e pubblicato in albo pretorio, tra l’altro, incomprensibilmente recita: “L’anno duemilasei e questo giorno dieci del mese di agosto alle ore 18,30 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunito il Consiglio comunale…”
- in ultimo, tralasciando ulteriori irregolarità ed evidenti pretestuosità, nel quadro delle opere di mitigazione e compensative emergono, allo scopo, vere e proprie illogicità che vanno dalla manutenzione con arredi di un giardino nel quartiere all’impegno per un contributo finanziario per un tempo di tre anni a favore della festa del borgo, da un contributo economico a una struttura assistenziale privata a un’aleatoria formazione professionale nelle scuole.
Secondo le associazioni, “malgrado la straordinaria incidenza del supposto intervento di variante sull’assetto del territorio comunale, della proposta votata dal Consiglio comunale non è stata data preventiva adeguata pubblica conoscenza ai cittadini e alle associazioni e comitati che da anni operano nella città con particolare attenzione di scopo nella difesa dell’ambiente e del risparmio di suolo ad Anagni e nell’intera Valle del Sacco. Va da sé che tale obbligo non può ritenersi assolto con la presunta condivisione acquisita da uno dei diversi comitati di quartiere nato, più o meno spontaneamente, nel corso degli anni nel borgo di San Bartolomeo“.
Tutto ciò premesso, le associazioni Anagni Viva, Diritto alla Salute, Terradolce, Anagni cambia Anagni e il sig. Emiliano Migliorini hanno formalmente avanzato Istanza di annullamento in autotutela della delibera in oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 art. 21-nonies e s.mm.ii., per “vizi di illegittimità dell’atto di deliberazione che manifesta difetto d’istruttoria ed eccesso di potere, nonché fuorviante formulazione, datazioni temporali impossibili, errata pubblicazione, distorto utilizzo di risorse pubbliche, alterazione del mercato, carenza di considerazione verso il PTE (Piano per la Transizione Ecologica) nazionale e verso gli obiettivi e orientamenti comunitari in tema del valore del capitale naturale e del risparmio del consumo di suolo, verso il dettato dell’art. 9 della Costituzione che tutela il paesaggio allo stesso livello del patrimonio storico e artistico della Nazione, nonché manifesta mancata considerazione e contraddittorietà verso le più recenti disposizioni legislative riguardanti il processo di individuazione e regolamentazione delle “Zone logistiche semplificate” ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della Lg. 27 dicembre 2017, n. 205 e del conseguente Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 4 marzo 2024, n. 40“.