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    Ex Polveriera, il Comune di Anagni annulla la determina di agosto e conferma FREE ENERGY per il fotovoltaico da 99,9 MWp

    dopo l’errore sugli elaborati trasmessi alla Commissione e il ricorso di 2SH Energy al Tar di Latina, rinnovata la comparazione: nessuna consegna delle aree prima della convenzione
    2 Novembre 202611 Mins Read
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    Anagni, foto di Carlo Cerasaro
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    Il procedimento per la concessione delle aree dell’ex Polveriera di Anagni, destinate a un maxi impianto fotovoltaico da 99,9 MWp, riparte da dove si era fermato e arriva allo stesso punto. Con la determinazione n. 312 del 2 novembre 2026 (Registro Generale n. 1126), il Comune di Anagni ha infatti annullato in autotutela la precedente determinazione n. 256 dell’11 agosto 2026 (Reg. Gen. n. 915) e ha individuato di nuovo FREE ENERGY S.r.l. come soggetto con cui proseguire l’iter concessorio per il progetto “Anagni Solare”. L’atto è firmato dal responsabile del Servizio Tecnico, Lavori Pubblici e Patrimonio, l’ing. Antonio Salvatori, ed è pubblicato oggi – 2 novembre 2026 – all’Albo pretorio, con numero di registro pubblicazioni 1591.

    La vicenda ha un’origine precisa. Il 28 aprile 2026 FREE ENERGY, società con sede legale a Milano, aveva presentato un’istanza ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 190/2024 per ottenere in concessione una parte delle aree comunali dell’ex Polveriera, un compendio nel quale sono in corso attività di caratterizzazione e messa in sicurezza nell’ambito del Sito di Interesse Nazionale “Bacino del Fiume Sacco”. L’istanza è rimasta pubblicata all’Albo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente dal 28 aprile al 28 maggio e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio, proprio per consentire la presentazione di istanze concorrenti, come prevede la norma.

    Una proposta alternativa è effettivamente arrivata. 2SH ENERGY S.r.l. ha inviato via PEC il 28 maggio, alle 19.33, quindi entro il termine, la propria istanza per il progetto “Anagni Regenesis”, poi acquisita al protocollo comunale n. 18253 del 29 maggio. Anche in questo caso si tratta di un impianto fotovoltaico da circa 99,9 MWp, ma abbinato a un sistema di accumulo dichiarato in 95 MW per quattro ore e a opere di interesse pubblico.

    Il Comune ha quindi proseguito il procedimento. Con le determinazioni n. 228 e n. 230 del 24 giugno (Reg. Gen. 766 e 768) sono stati ratificati gli atti già compiuti ed è stata nominata la Commissione incaricata della valutazione tecnica comparativa. L’8 luglio il responsabile del procedimento ha trasmesso ai commissari i fascicoli delle due istanze. La prima relazione tecnica è arrivata il 29 luglio (protocollo n. 25278 del 30 luglio) e, sulla sua base, la determinazione n. 256 dell’11 agosto aveva approvato l’istanza di FREE ENERGY e indicato la società come soggetto con cui andare avanti, rinviando la definizione dello schema di convenzione.

    È a questo punto che emerge l’errore. Dopo l’adozione dell’atto di agosto, l’amministrazione ha accertato che nella documentazione inviata alla Commissione l’8 luglio erano stati inseriti, per errore materiale, elaborati appartenenti a una precedente proposta di partenariato pubblico-privato presentata ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo 36/2023, già oggetto di un procedimento separato e archiviato. Mancavano invece i corrispondenti elaborati che FREE ENERGY aveva effettivamente depositato a corredo dell’istanza del 28 aprile. Secondo la determinazione, lo scambio ha inciso sul presupposto documentale della prima valutazione comparativa e, di conseguenza, sulla completezza e sull’attendibilità dell’istruttoria posta alla base dell’atto di agosto.

    Il vizio, scrive il Comune, è emerso anche nel giudizio davanti al Tar Lazio, sezione staccata di Latina (R.G. n. 863/26), instaurato da 2SH ENERGY con ricorso notificato il 9 settembre, con richiesta di misura cautelare. Il 21 settembre l’ente ha comunicato alle due società (protocollo n. 31094) l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio della determinazione n. 256 e di rinnovazione della decisione conclusiva, ai sensi degli articoli 7, 8 e 21-nonies della legge 241/1990. A seguito di quell’avviso, 2SH ENERGY ha rinunciato alla discussione cautelare fissata per il 23 settembre. Il giudizio nel merito resta però pendente, con udienza calendarizzata per il 2 dicembre.

    Nel termine concesso per le osservazioni, l’unico documento arrivato da 2SH ENERGY è stato una nota con la quale la società chiedeva aggiornamenti sul procedimento in corso, acquisita al protocollo n. 31977 del 29 settembre. Secondo l’atto, non conteneva controdeduzioni sostanziali. Il Comune sottolinea di averla comunque protocollata e considerata.

    Sul piano tecnico, gli elaborati corretti di FREE ENERGY sono stati trasmessi alla Commissione con PEC del 1° ottobre (protocolli dal n. 32439 al n. 32442). I commissari hanno riesaminato integralmente la proposta sulla base del solo fascicolo pertinente, lasciando invariato l’esame di quella di 2SH ENERGY, e hanno chiuso la rinnovata istruttoria con la relazione tecnica del 2 ottobre 2026, acquisita al protocollo n. 33036 del 7 ottobre. Questa relazione è allegata alla determinazione e fa parte del provvedimento.

    Nell’atto l’annullamento viene motivato con ragioni di interesse pubblico: il ripristino della legittimità, della trasparenza e della tracciabilità del confronto, la garanzia che il concessionario sia scelto solo sulla base di atti pertinenti e correttamente acquisiti, la prevenzione di ulteriori contestazioni e la tutela del patrimonio comunale, in considerazione degli effetti economici, ambientali e negoziali di una concessione pluriennale di rilevante valore. Il Comune evidenzia inoltre che l’annullamento è intervenuto a breve distanza dall’atto riesaminato e che non risultano stipulata la convenzione, consegnata l’area o iniziata l’esecuzione del rapporto: per questo ritiene che l’affidamento di FREE ENERGY non prevalga sull’interesse pubblico. Il provvedimento precisa che l’annullamento riguarda la determinazione n. 256 e gli effetti da essa direttamente prodotti, senza travolgere gli atti precedenti non viziati. Un’annotazione di carattere formale: l’oggetto dell’atto parla di “revoca” della determinazione n. 915/2026, mentre il dispositivo adotta l’annullamento d’ufficio dell’atto n. 256 (Reg. Gen. 915), che è la stessa determinazione.

    Veniamo ai contenuti della comparazione, che la relazione espone attribuendoli alla Commissione. L’articolo 10 del decreto 190/2024 non fissa criteri di valutazione né punteggi, e i commissari hanno quindi organizzato l’esame in sette ambiti: completezza documentale e cantierabilità, solidità tecnico-ingegneristica, sostenibilità economico-finanziaria, valore economico per il Comune, opere e misure di interesse pubblico, rischi ambientali, urbanistici e di dismissione, assetto negoziale e tutela dell’ente. Entrambe le istanze sono state giudicate tempestive.

    La proposta di FREE ENERGY, secondo la relazione, è corredata da un apparato completo: progetto, computo, piano economico-finanziario, schema di concessione, piano di manutenzione, piano di dismissione e ripristino, studi specialistici e ventidue tavole grafiche. Il progetto prevede 152.580 moduli Canadian Solar HiKu7 da 655 Wp, 5.596 tracker monoassiali e 100 inverter, per una potenza di 99.939,89 kWp e una producibilità stimata di 171,61 GWh annui, su 130 ettari (126,87 ettari di estensione dell’impianto). L’investimento complessivo è di 95.358.748,52 euro, di cui 78.919.387,61 euro di lavori e oneri di sicurezza. La copertura finanziaria indicata è di 19.071.749,70 euro di capitale proprio e 76.286.998,82 euro di debito su ventitré anni al 6 per cento, con una linea IVA da 10.983.502,16 euro.

    Sul fronte del corrispettivo per il Comune, FREE ENERGY indica un canone di 4.500 euro per ettaro e per anno, pari a 585.000 euro annui costanti, per un totale di 19.890.000 euro nel piano economico-finanziario e di 19.850.000 euro nell’istanza, oltre a 2.386.800 euro di imposta di registro. La durata prevista è di 35 anni, due per progettazione esecutiva e costruzione e trentatré di gestione. A questi importi si aggiungono, in via aggiuntiva rispetto al canone, interventi di riqualificazione per 1.950.000 euro e opere compensative per 380.622,15 euro oltre IVA.

    La proposta di 2SH ENERGY, ricorda la relazione, offre un valore economico di 22 milioni di euro in termini nominali su trent’anni, superiore in valore assoluto, e prevede un impianto con accumulo da 95 MW per quattro ore su circa 190 ettari, oltre a un ospedale, un parco pubblico attrezzato con anfiteatro e un parcheggio. La Commissione rileva però che a corredo dell’istanza sono stati depositati soltanto l’istanza stessa, lo schema di concessione, un documento illustrativo di 21 pagine e la visura camerale, e che il proponente ha dichiarato di riservare a un momento successivo la consegna del piano economico-finanziario e degli elaborati progettuali. Per questo, scrivono i commissari, i dati dichiarati non risultano verificabili e la sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa non è dimostrata allo stato degli atti.

    Sul valore economico, la relazione osserva che i 22 milioni sono configurati nello schema come tetto massimo, proporzionale alla potenza autorizzata, non indicizzato ed estinguibile attraverso la realizzazione delle opere pubbliche: l’articolo 12 prevede infatti che l’esecuzione delle opere estingua integralmente e a saldo l’obbligazione di pagamento dei canoni trentennali, senza conguaglio. Il valore di tali opere non è quantificato negli atti. Su queste basi, la Commissione conclude che non è dimostrato che il maggior valore nominale si traduca in un maggior valore certo, attualizzato ed esigibile per l’ente. Sul progetto sanitario, la relazione precisa di non esprimere un giudizio sull’opportunità di dotare il territorio di servizi sanitari, e riconosce che le opere intercettano esigenze reali, ma rileva che sono indeterminate nell’oggetto, subordinate alla programmazione di enti terzi, come Regione Lazio e Azienda Sanitaria Locale, e prive di allocazione degli oneri di gestione. Nel testo si ricorda anche che il Comune di Anagni conta circa 20.600 abitanti.

    Un altro punto riguarda il vincolo ambientale. Secondo la relazione, la proposta di 2SH ENERGY non menziona il Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco, né il procedimento regionale di caratterizzazione e messa in sicurezza d’emergenza, avviato nel luglio 2022 per 2.203.805 euro su circa 187 ettari e tuttora in corso, né il rischio da ordigni bellici residui legato alla passata destinazione dell’area a deposito di munizioni. La proposta di FREE ENERGY, invece, riconosce e inquadra il vincolo, anche se non sviluppa il piano di gestione dell’interferenza con la bonifica né la valutazione del rischio bellico.

    La relazione non risparmia rilievi nemmeno a FREE ENERGY. Tra gli aspetti da chiarire vengono indicati l’assenza, agli atti, di una soluzione di connessione definitiva alla rete (la richiesta a Terna è stata presentata il 25 aprile 2026, ma la soluzione tecnica minima generale non risulta ancora acquisita e accettata), la mancanza di evidenze di interlocuzione con istituti finanziatori e di indicatori di copertura del debito, l’assenza di un’analisi di sensitività, l’esigenza di riconciliare i due importi complessivi del canone e di coordinare il calcolo per ettaro con la commisurazione ai MW effettivamente autorizzati prevista nello schema. Vengono segnalati anche il capitale sociale della società, pari a 10.000 euro, con tre addetti e una partecipazione del 50 per cento di Zilio Group S.r.l., l’assenza agli atti di bilanci e referenze, e il richiamo, nella parte antincendio, a norme abrogate. Un rilievo comune ai due schemi riguarda poi la clausola con cui il Comune dichiarerebbe l’area esente da inquinamenti, dichiarazione che la Commissione ritiene l’ente non in grado di rendere, vista la collocazione nel SIN.

    Sulla base di questo quadro, la determinazione fa propria la relazione, con precisazioni, e dispone di individuare nuovamente FREE ENERGY quale soggetto selezionato. Il Comune tiene però a chiarire cosa l’atto non è. Non equivale alla stipula della convenzione, non autorizza la realizzazione o l’esercizio dell’impianto, non sostituisce nessun titolo ambientale, paesaggistico, urbanistico, edilizio, energetico o di connessione e non attribuisce un diritto incondizionato alla stipulazione. Fino all’approvazione e alla sottoscrizione della convenzione non potrà essere effettuata alcuna consegna delle aree, nemmeno anticipata o provvisoria.

    La firma della convenzione resta infatti subordinata a una lunga serie di condizioni. Occorrerà la verifica dei requisiti soggettivi, fiscali, contributivi, antimafia e di capacità, quella della titolarità e validità della richiesta di connessione, la riconciliazione degli importi e dei criteri di calcolo del canone e la definizione di un assetto negoziale che non carichi sul Comune dichiarazioni o garanzie incompatibili con la presenza dell’area nel SIN. Dovranno essere inserite garanzie per canone, dismissione, ripristino, responsabilità civile e danni ambientali, disciplinate le conseguenze di contaminazione, ordigni bellici residui, indisponibilità parziale delle aree, riduzione della potenza autorizzata, ritardi e mancato conseguimento dei titoli, oltre alla verifica della sostenibilità economico-finanziaria e della capacità di apportare il capitale proprio previsto. Lo schema definitivo dovrà infine essere approvato dall’organo competente. Il responsabile del procedimento è incaricato di predisporlo, ma gli adeguamenti, precisa l’atto, non potranno modificare gli elementi essenziali della proposta né alterare l’esito della comparazione: se ciò non fosse possibile, saranno adottate le determinazioni consentite dall’ordinamento.

    Il provvedimento non comporta, allo stato, impegni di spesa a carico del bilancio comunale e sarà comunicato a FREE ENERGY, a 2SH ENERGY, ai componenti della Commissione e agli uffici interessati. Sarà inoltre trasmesso all’Avvocatura o al legale incaricato dell’ente, per le determinazioni processuali nel giudizio pendente davanti al Tar di Latina, compresa la rappresentazione della sopravvenuta riedizione del potere amministrativo. Contro l’atto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di legge. Il prossimo appuntamento da tenere d’occhio, sul fronte giudiziario, è l’udienza del 2 dicembre.

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