Un cantiere fermo, una raffica di documenti mancanti e un procedimento amministrativo che si complica: è quanto emerge dall’ordinanza n. 1 del 21 settembre 2026, firmata dal responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica, Ambiente e SUAP del Comune di Anagni, con la quale è stata disposta l’immediata sospensione dei lavori per la realizzazione di un “impianto di produzione di biometano da prodotti e sottoprodotti agricoli, per l’immissione nella rete del gas naturale…” riconducibili alla Società Agricola REM Energia S.r.l., con sede in Via Enrico De Nicola a Cassino.
Il provvedimento, protocollato con registro generale n. 222, arriva al termine di un iter che si trascina ormai da quasi due anni. Tutto era partito con un’istanza presentata al SUAP il 13 novembre 2024 dalla società, per l’avvio di un intervento che prevede, tra le altre cose, la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Nel corso del procedimento, però, l’ufficio comunale aveva già segnalato criticità con una nota dello scorso marzo, alla quale era seguita, il 27 agosto, la comunicazione di formalizzazione dell’avvio effettivo dei lavori.
È proprio a ridosso di quella data che le cose si sono complicate. Una successiva verifica dell’ufficio urbanistica, sfociata in una nota del 18 settembre, ha infatti evidenziato carenze documentali tali da far ritenere illegittimo l’avvio del cantiere. Un giudizio netto, che ha portato l’amministrazione a intervenire senza ulteriori indugi.
Tra le mancanze più rilevanti contestate dal Comune spicca l’assenza del parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, elemento imprescindibile quando si interviene con impianti che comportano rischi di natura antincendio. A questo si aggiunge la mancata autorizzazione sismica, prevista dalla normativa nazionale e regionale per qualunque intervento edilizio che ricada in zone soggette a vincoli di questo tipo.
Non finisce qui, perché l’elenco delle integrazioni richieste e mai fornite è piuttosto corposo. Mancano, secondo quanto contestato dall’ufficio tecnico, gli elaborati grafici relativi agli impianti di smaltimento delle acque reflue, di prima pioggia e di depurazione, con l’indicazione dei corpi recettori degli scarichi, così come previsto dal Piano di Tutela delle Acque Regionale. Assenti anche piante, prospetti e sezioni dell’intero intervento esteso alle aree limitrofe, gli elaborati sulla viabilità interna ed esterna e sulle superfici impermeabilizzate, il piano quotato con i profili ante e post operam, la documentazione relativa al passo carrabile e, punto non trascurabile trattandosi di un impianto fotovoltaico, gli schemi elettrici completi dell’opera. Manca infine la documentazione sulle opere di connessione alla rete di distribuzione del metano, comprensiva degli eventuali atti di assenso necessari.
Un quadro che, messo nero su bianco, ha convinto l’amministrazione comunale a non attendere oltre.
Il provvedimento dispone quindi l’immediata sospensione delle attività, con espressa riserva di adottare, entro i successivi quarantacinque giorni, gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari, richiamando le disposizioni del Testo Unico dell’Edilizia e della normativa regionale in materia urbanistica. L’atto precisa inoltre che restano impregiudicati eventuali profili di responsabilità amministrativa e penale connessi all’infrazione contestata, aspetto che il Comune ha ritenuto opportuno sottolineare senza tuttavia entrare nel merito di accertamenti che spetteranno alle sedi competenti.
Raggiunto telefonicamente, l’assessore all’Urbanistica del Comune di Anagni, avvocato Vittorio D’Ercole, ha confermato quanto emerso dal provvedimento. “il nostro impegno è garantire massima attenzione alla tutela del territorio e al rispetto delle regole“, ha dichiarato, sottolineando come questo principio guidi costantemente l’azione dell’amministrazione. Un impegno che, ha precisato l’assessore, sul piano politico si traduce nell’indirizzo e nella vigilanza sulle questioni urbanistiche e ambientali, mentre l’adozione degli atti amministrativi e dei provvedimenti di natura gestionale resta, come previsto dalla normativa, di competenza degli uffici comunali. “l’ordinanza di sospensione è stata adottata dal responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica, Ambiente e SUAP“, ha ricordato D’Ercole, sulla base delle verifiche e delle carenze documentali riscontrate nel corso del procedimento.
Copia del documento è stata trasmessa anche al Comando di Polizia Locale, incaricato di verificarne il rispetto sul campo, mentre l’ordinanza resterà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 21 settembre al 6 ottobre. Contro il provvedimento è comunque ammesso ricorso al TAR, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di giustizia amministrativa.
Resta ora da capire quali saranno i prossimi passi della società coinvolta, chiamata a colmare le lacune documentali contestate se vorrà riprendere un cantiere che, almeno per ora, si ferma. Va precisato che il provvedimento ha natura amministrativa e non implica alcun accertamento di responsabilità penale a carico dei soggetti citati, per i quali vale la presunzione di non colpevolezza fino a eventuali diversi accertamenti nelle sedi competenti.




