Il Comune di Anagni alza il livello dello scontro amministrativo sull’impianto per la produzione di biometano della Società Agricola REM Energia S.r.l. Con l’ordinanza n. 2 del 6 novembre 2026 (registro generale n. 255), il Servizio Tecnico, Urbanistica, Ambiente e SUAP ha infatti vietato l’esecuzione di qualsiasi tipo di lavorazione legata alle opere della pratica e ha disposto il ripristino dello stato dei luoghi.
Il provvedimento porta la firma del responsabile dell’Ufficio Urbanistica, il dottor Stefano Urbinati, nominato con decreto sindacale del 12 ottobre 2026. Al centro dell’atto c’è una Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) presentata al SUAP del Comune il 13 novembre 2024 per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano da prodotti e sottoprodotti agricoli. La PAS è lo strumento, previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 28 del 2011, pensato per snellire l’iter di questo tipo di impianti, a condizione però che la procedura arrivi a perfezionarsi in modo corretto.
Secondo l’ordinanza, è proprio questo il punto che non regge. L’ente sostiene che, per la mancata acquisizione degli atti di assenso necessari, il perfezionamento della procedura non risulti comprovato. Da qui lo stop ai lavori e l’ordine di tornare alla situazione precedente.
Quella di venerdì è l’ultima tappa di un percorso che si è fatto via via più serrato. L’Ufficio Urbanistica era già intervenuto con una nota del 1° marzo 2026 all’interno del procedimento. Il 27 agosto è poi arrivata al protocollo una integrazione documentale intitolata “Formalizzazione inizio lavori al 31 agosto 2026”. Il 18 settembre una nuova nota del Comune ha messo in evidenza carenze documentali giudicate tali da rendere illegittimo l’avvio dei lavori. Tre giorni dopo, il 21 settembre, è scattata l’ordinanza n. 1 di sospensione, notificata alle parti via PEC.
Il 22 settembre è stata presentata una richiesta di revoca della sospensione, che il Comune ha respinto con una comunicazione del 3 novembre. In quella nota l’ente ha anche accertato il mancato perfezionamento della PAS. L’ordinanza n. 2 chiude il cerchio e trasforma la sospensione in un divieto vero e proprio, accompagnato dall’obbligo di ripristino.
Il quadro dei soggetti coinvolti è dettagliato nell’atto. L’ordinanza è stata trasmessa a tutti loro e anche al Comando di Polizia Locale, che dovrà verificarne l’osservanza sul territorio.
L’atto resterà affisso all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 6 al 21 novembre 2026. Contro il provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R., strada che resta dunque aperta alle parti interessate. Dal testo dell’ordinanza non emergono, al momento, le posizioni della società né eventuali iniziative legali.
Al di là del linguaggio burocratico, la vicenda ricorda quanto, per opere di questo genere, contino tempi, autorizzazioni e documenti in regola prima ancora dell’apertura di un cantiere. Ora si attende di capire come evolverà il confronto tra l’amministrazione e la società, e se il caso approderà davanti ai giudici amministrativi.




