Due provvedimenti, due piani diversi e un equivoco da sgombrare. All’indomani delle notizie di stampa uscite nei giorni scorsi, il Comune di Anagni ha voluto mettere i puntini sulle i con una nota inviata alla nostra redazione, per chiarire che cosa sia accaduto e, soprattutto, che cosa non possa ancora accadere.
Il punto di partenza è l’ordinanza di sospensione dei lavori notificata dall’amministrazione comunale alla ditta interessata. Il motivo, spiega l’ente, è di natura amministrativa: l’impresa avrebbe dato inizio alle attività senza aver prima prodotto tutta la documentazione necessaria ai fini urbanistici. Un passaggio preliminare, dunque, che secondo il Comune non è stato rispettato.
Da qui la precisazione sulla quale l’amministrazione insiste di più. La sospensione disposta dal Comune è un atto distinto dal sequestro giudiziario eseguito dalla Polizia Locale e successivamente revocato dal GIP. Sono due strade parallele, che non si incrociano: l’una nasce in sede giudiziaria, l’altra discende dalle competenze urbanistiche dell’ente.
Ne consegue, sottolinea il Comune, che il dissequestro deciso dall’autorità giudiziaria non comporta in automatico la revoca della sospensione amministrativa, né autorizza di per sé la ripresa dei lavori. In altre parole, la revoca del sequestro libera il campo dal fronte giudiziario ma non cancella il provvedimento comunale, che continua a produrre i suoi effetti.
La conclusione dell’amministrazione è netta: i lavori non possono riprendere finché la ditta non avrà prodotto la documentazione urbanistica mancante e non saranno state soddisfatte le condizioni richieste dal Comune. Resta quindi fermo l’obbligo di rispettare il provvedimento di sospensione fino a quando non interverrà un atto idoneo a consentire, in modo legittimo, la ripartenza delle attività.




